Niente Durc nei cantieri
È stato eliminato l’obbligo di produrre il Durc nei cantieri. Verrà sostituito da una semplice dichiarazione sostitutiva
Premessa– Come è noto, la settimana scorsa è stato approvato dal C.d.m. il D.d.l. Semplificazioni-bis che prevede un pacchetto di norme riguardanti il mondo del lavoro, la sicurezza e le attività in appalto, specie nel settore pubblico. In particolare, il concetto di Durc e la normativa a esso inerente vengono razionalizzati ed estesi, comportando minori oneri per le amministrazioni e per le imprese e una facilitazione nei rapporti fra le stesse e gli enti pubblici. Illustriamo nel dettaglio tutte le novità in merito.
Eliminazione del Durc nei cantieri – Una prima novità riguarda l’eliminazione del Durc per l’inizio lavori. Infatti, nell’ambito delle procedure di sicurezza sui cantieri (art. 90 D.Lgs. n. 81/2008) non dovrà più essere trasmesso all’amministrazione concedente, prima della DIA o del permesso di costruire, il Durc delle imprese e/o dei lavoratori autonomi impegnati nel cantiere. Al posto del Durc, sarà sufficiente presentare un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva) del lavoratore autonomo o del legale rappresentante dell’impresa, che poi l’amministrazione concedente sarà tenuta a verificare. Tuttavia, se da un lato ci sa sarà uno snellimento delle procedure, d’altro canto bisogna tenere presente dei rischi di natura penale riscontrabili nei lavori pubblici collegabili alle dichiarazioni mendaci rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. Ciò obbliga comunque le imprese e i lavoratori autonomi, soprattutto se in prima fase di certificazione, a procedere nel verificare attentamente la propria situazione contributiva
Estensione del Durc – Altra novità consiste nell’estensione della validità del Durc a 180 giorni dalla data di emissione nei confronti di tutti i soggetti pubblici richiedenti (non solo le amministrazioni aggiudicatrici, ma tutti i soggetti contemplati all’art. 3 co. 1 lett. b del D.P.R. 207/2010). In altre parole, in questo modo basterà che sia stato emesso un Durc verso uno dei suddetti richiedenti (esempio 10 novembre 2012) e per 180 giorni lo stesso avrà validità per tutti gli altri enti pubblici richiedenti. Ciò elimina l’obbligo di procedere all’emissione di un nuovo Durc per ciascuna richiesta o per ciascuna fase delle procedure di aggiudicazione e stipula, un risparmio di tempo per le Amministrazioni e una considerazione della regolarità contributiva in un lasso di tempo più dilazionato, che concederà anche alle imprese di sistemare qualche eventuale “oscillazione” dei propri debiti contributivi nel medio periodo. Inoltre, è stata estesa la misura c.d. “compensativa” a ogni tipo di Durc; in sostanza, esso consiste nella possibilità di rilasciare comunque il Durc tendenzialmente negativo qualora l’impresa vanti nei confronti di pubbliche amministrazioni un credito certo, liquido ed esigibile di importo almeno pari ai contributi accertati e non ancora versati. Tuttavia, la norma fa riferimento esclusivo al Durc rilasciato per la fruizione di benefici “normativi e contributivi”, per cui restano fuori i Durc richiesti per gli appalti pubblici e nell’ambito degli appalti privati in edilizia.