Convenzione Inps-Eblart 2014 per l’erogazione dell’indennità AspI in favore dei dipendenti delle imprese artigiane del lazio sospesi per crisi occupazionale.

Sottoscritta il 23 gennaio 2014 la convenzione tra la Direzione Regionale INPS e l’EBLART “per l’erogazione della tutela di sostegno al reddito di cui all’articolo 3, comma 17, legge 28 giugno 2012, n. 92” (la cosiddetta Legge “Fornero”).
Grazie alla nuova convenzione, che rinnova quella già sottoscritta il 14/11/2013, le imprese artigiane del Lazio aderenti all’EBLART, possono presentare domanda all’INPS per usufruire dell’indennità ASpI in favore dei dipendenti sospesi a causa di crisi aziendale o occupazionale.
L’EBLART interverrà validando presso l’INPS le pratiche regolari ed erogando un contributo integrativo pari al 20% dell’indennità stessa. EBLART ed INPS effettueranno in forma disgiunta il pagamento delle rispettive quote della indennità.
La prestazione potrà essere concessa nel limite massimo di 90 giornate per ciascun lavoratore, da computarsi nel biennio mobile. Il biennio mobile viene calcolato per ciascun lavoratore a partire dalla prima giornata effettiva di inizio della sospensione, e per la quale l’azienda/Ente bilaterale ha presentato rendicontazione all’INPS. Per calcolare il biennio mobile bisogna considerare le 104 settimane immediatamente precedenti la data di inizio dell’effettiva sospensione.
Come chiarito dall’INPS (Messaggio n. 16857 del 21/10/2013) il pagamento potrà essere effettuato anche nei confronti di lavoratori dipendenti da aziende che abbiano già usufruito, nell’anno in corso, di periodi di CIG in deroga.
Procedura di sospensione
Per attivare la procedura l’impresa deve innanzitutto stipulare in sede territoriale un accordo aziendale che stabilisca le condizioni e le modalità di sospensione dell’attività lavorativa.
L’accordo deve essere sottoscritto dall’azienda e da almeno una delle Organizzazioni sindacali costituenti l’EBLART (Cgil, Cisl, Uil), nonché dai lavoratori per i quali è prevista la sospensione, prima dell’inizio del periodo di sospensione e dovrà essere trasmesso all’EBLART entro 20 giorni dall’inizio della sospensione stessa.
Insieme all’accordo, l’azienda dovrà inviare all’EBLART, la richiesta di intervento per la sospensione dell’attività lavorativa, contenente la dichiarazione di avvenuta trasmissione all’INPS per via telematica della domanda di sospensione, riportando il numero di protocollo INPS e la data di presentazione.
L’EBLART corrisponderà agli aventi diritto la quota a proprio carico (20% dell’indennità) entro 90 giorni dal ricevimento, da parte delle aziende, della rendicontazione mensile delle riprese lavorative effettuate dai lavoratori nel periodo di sospensione. La quota sarà corrisposta, tramite bonifico bancario, direttamente ai lavoratori interessati.
Richiesta della prestazione
Il datore di lavoro deve trasmettere all’INPS, esclusivamente per via telematica, la dichiarazione di sospensione attività e l’elenco dei lavoratori sospesi, indicati nell’accordo sindacale.
L’inserimento delle domande di sospensione nel sistema informatico dell’INPS, mediante l’applicazione presente sul sito internet dell’Istituto, può essere effettuato anche dall’EBLART, dal consulente o dall’Associazione di categoria, per conto delle aziende assistite.
L’EBLART, in virtù della convenzione sottoscritta con l’INPS, potrà, previa esplicito consenso, inviare alle sedi INPS le domande protocollate dei propri assistiti per l’istruttoria, oppure rifiutarne l’assistenza.
Entro 7 giorni dalla data di primo accoglimento l’Ente Bilaterale potrà disconoscere le pratiche di sua competenza inducendone la decadenza. L’Ente Bilaterale o le aziende dovranno inviare mensilmente la rendicontazione degli eventuali giorni di “sospensione della prestazione” per i lavoratori sospesi mediante l’apposita funzionalità “Rendicontazioni Mensili Presenze”.
L’Ente Bilaterale dovrà dichiarare per ogni lavoratore i versamenti effettuati ai loro assistiti.
Per le domande di sospensione correttamente inviate sarà possibile la stampa della ricevuta di presentazione e dei modelli DS/sosp che i lavoratori sottoscriveranno e che saranno conservati dall’Azienda. Dovranno recarsi allo sportello INPS solo i lavoratori che verranno opportunamente contattati dalle sedi INPS per eventuali integrazioni alle informazioni della domanda (per es. con i dati del sindacato).