Jobs Act: le novità dei decreti attuativi in materia di ammortizzatori sociali

Jobs Act: le novità dei decreti attuativi in materia di ammortizzatori sociali

Decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro 

1.    Disposizioni comuni alle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e straordinarie (CIGS)

  • L’estensione dei trattamenti di integrazione salariale agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante
  • La revisione della durata massima complessiva delle integrazioni salariali: viene previsto, infatti, che per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possano superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile
  • L’introduzione di meccanismi di condizionalità concernenti le politiche attive del lavoro: i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore  al 50 %  dell’orario  di lavoro  sono convocati dai  centri per l’impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato.

 

2.   L’introduzione di un  meccanismo di  “ bonus -malus”  sulle aliquote pagate dalle imprese

  • Per tutte le imprese che utilizzano la cassa integrazione viene introdotto uno sconto del 10% circa sul contributo ordinario che, quindi, passa dall’1,90% all’1,70% della retribuzione per quelle fino a 50 dipendenti; dal 2,20% al 2% per quelle sopra i 50; dal 5,20% al 4,70% per l’edilizia.
  • Ma le imprese che più utilizzano la cig, più pagano: viene infatti previsto un contributo addizionale del 9% della retribuzione per chi la usa sino ad un anno; del 12% sino a due anni e del 15% sino a tre.

 

3.   Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie (CIGO) 

I principali interventi riguardano:

  • L’introduzione del divieto di autorizzare ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili
  • La semplificazione della procedura di concessione delle integrazioni salariali ordinarie

 

4.   Disposizioni in materia di integrazioni salariali straordinarie (CIGS) 

I principali interventi riguardano:

  • La razionalizzazione della disciplina concernente le causali di concessione del trattamento: nello specifico, viene previsto che l’intervento straordinario di integrazione salariale  possa essere concesso per una delle seguenti tre causali:
  1. Riorganizzazione aziendale (per la causale di riorganizzazione aziendale viene confermata l’attuale durata massima di 24 mesi)
  2. Crisi aziendale (per la causale di crisi aziendale viene confermata la durata massima di 12 mesi)
  3. Contratto di solidarietà (per la causale di contratto di solidarietà viene confermata, rispetto agli attuali contratti di solidarietà di tipo “A”, la durata massima d i 24 mesi. Tale durata può essere estesa a 36 mesi
  • L’introduzione della previsione che per  le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale  possano essere autorizzate sospensioni del lavoro  soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili.

 

5.    Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali

I principali interventi riguardano:

  • La previsione dell’obbligo di istituire i fondi  di solidarietà bilaterali per tutti i settori che non rientrano nell’ ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti
  • La previsione che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarietà residuale assume la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale ed è soggetto a una nuova disciplina. Gli aspetti salienti di tale nuova disciplina sono i seguenti:
  1. rientrano nell’ambito di applicazione  del Fondo di integrazione Salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti
  2. il Fondo di Integrazione Salariale garantisce, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’erogazione di  una nuova prestazione, ossia l’assegno di solidarietà
  3. nel caso di lavoratori che occupano mediamente più di 15 dipendenti, il Fondo di Integrazione Salariale garantisce l’ulteriore  prestazione consistente nell’assegno ordinario
  • Revisione della disciplina dell’assegno ordinario  corrisposto dai fondi di solidarietà bilaterali
  • Introduzione di requisiti di onorabilità

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